15 MARZO 2012 LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE UNIONI DI FATTO DELLE PERSONE LESBICHE E GAY.

 

(ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA ONLINE DEL 15 MARZO)

sottol. di ch.

Cassazione, le coppie gay hanno pari diritti

 

«Con questa legislazione matrimonio omosessuale impossibile
ma vale il diritto a trattamenti analoghi ai coniugati»

 

MARRAZZO: «ora Il Parlamento e il Governo sono chiamati a dare una risposta»

 

«Con questa legislazione matrimonio omosessuale impossibile
ma vale il diritto a trattamenti analoghi ai coniugati»

MILANO – In Italia non può essere riconosciuto un matrimonio omosessuale regolarmente registrato in un paese estero ma allo stesso tempo la coppia ha il diritto legale a ricevere un «trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». Lo afferma la Cassazione, in una sentenza depositata giovedì che è destinata a far discutere.

L’ATTUALE LEGISLAZIONE – La Suprema Corte, infatti, evidenzia come non sia possibile, con l’attuale legislazione, «far valere il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all’estero». Ma nel testo della sentenza 4184 si legge anche che questa «intrascrivibilità delle unioni omossessuali dipende non più dalla loro ‘inesistenza’, e neppure dalla loro invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre quali atti di matrimonio, appunto, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano». Ciò non toglie, però, che le coppie gay, come i coniugi, abbiano lo stesso diritto a una «vita familiare» e a esigere e a farli valere quanto gli altri.

IL CASO – Il caso in esame era quello di due uomini che, nel 2002, si sono sposati all’Aia, in Olanda, e hanno poi chiesto la trascrizione del certificato di nozze, come atto pubblico, al comune dove risiedono, quello di Latina. Al rifiuto dell’ente di riconoscere questo certificato, e quindi il matrimonio, la coppia ha fatto ricorso sia in Tribunale che alla Corte d’Appello di Roma. I due ricorsi sono stati respinti, e da lì è partita la nuova istanza per la Cassazione, dove la Prima Sezione Civile motiva la sua decisione – che è comunque di rigetto del ricorso – in circa 80 pagine.

LE ASSOCIAZIONI ESULTANO – Il riconoscimento formale di una coppia omosessuale è comunque avvenuto. E le associazioni festeggiano: «La sentenza della Cassazione è importantissima: fa una fotografia della realtà delle coppie lesbiche e gay, stabilendo che anche per le coppie gay devono valere gli stessi diritti assicurati dalla legge a qualsiasi coppia eterosessuale. Il Parlamento e il Governo sono chiamati a dare una risposta», commenta il portavoce del Gay Center Fabrizio Marrazzo.

IL PARLAMENTO EUROPEO – Martedì scorso il Parlamento europeo, nel rapporto sulla parità dei diritti uomo-donna, si era espresso contro quei governi che mettono «in atto definizioni restrittive della definizione di ‘famiglia’ allo scopo di negare la protezione legale alle coppie dello stesso sesso e ai loro bambini». Il rapporto era stato approvato dall’assemblea di Strasburgo con 361 sì, 268 no e 70 astenuti.

 

COMMENTI VARI: (SEMPRE DAL SITO DEL CORRIERE ONLINE)

 

MATRIMONIO SIGNIFICA “DONO DELLA MADRE” SENZA CUI NON ESISTE SOCIETA’

15.03|19:30 newmonitor

Se la società è conseguente alla procreazione di figli, è sottinteso che fare figli deve avere riconoscimenti rispetto a chi non li fa. Questo vale sia per gli scapoli che per gli omosessuali. In secondo luogo non deve essere consentito ad una coppia omosessuale allevare figli altrui per ovvi motivi. Un conto è la “famiglia” il cui significato si va attenuando anche troppo per la sempre maggiore rottura di matrimoni, un conto è una “convivenza” consentita a chiunque. Se fare figli dà fastidio o, almeno, procura un impegno non gradito, chi li fa deve avere un riconoscimento ECONOMICO perchè si assume un impegno sociale con la rinuncia ad una attività lavorativa perdendo diritti e retribuzioni. Tutto questo non c’entra con l’Europa perchè ogni Paese ha una cultura propria che è libero di conservare.

@ supremalex

15.03|19:26 Lettore_2221376 La coppia gay ha la stessa valenza sociale di una coppia etero che non ha figli.. Ti rigiro la domanda, che “valenza sociale” ha una coppia etero senza figli (sterile o che non voglia concepire)? Se hanno la stessa valenza sociale, annulleresti a questi ultimi il matrimonio? ps: ti ricordo che gli omosessuali non sono sterilI, grazie. Il fatto che due uomini non possano fare figli non significa che sono sterili. Voglio sbalordirti, sai che esistono figli naturali di genitori omosessuali… Incredibile.. Il matrimoniio omosessuale servirebbe anche a potreggere i figli, pensaci..

 

15.03|19:24 Immanuel

Queste eccezioni non cambiano la validitá generale del nostro ragionamento. Il matrimonio naturale é tutelato dalla societá per i figli che produce, e anche una coppia che non é in grado – non certo per scelta – di avere figli é comunque un esempio, un modello. Il “matrimonio” gay é un ossimoro.

Ancora con la storia degli animali gay…

15.03|19:18 Immanuel

Esistono anche animali che uccidono il partner dopo l’accopiamento e divorano i propri figli. E allora?

 

Notizie informative tratte da Internet. (sott. di ch.)

 

COS’E’ LA CORTE DI CASSAZIONE E CHE RUOLO SVOLGE? (articolo del 2006)

L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (R. D. 30 gennaio 1941, n° 12) definisce il compito della Cassazione in questo modo:

 

“La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.
Circa le origini della cassazione (fondamentali per capire la definizione sopra riportata) vi furono dispute tra chi ne ricercava tracce nel diritto romano o nel diritto intermedio e coloro che ne affermavano l’assolutà originalità. Da sempre si è sentita l’esigenza di giustizia nel senso più profondo del termine. Ma ciò non basta per scoprirne la derivazione. C’è qualcosa di più, sotteso dalla stessa definizione dell’art. 65. La cassazione è nata dal travaglio della rivoluzione francese. In Francia già esisteva il Conseil des parties, istituito nel 1578 come una sezione speciale del Consiglio del Re, per assicurare e conservare la legge. Ma l’Assemblea legislativa volle creare qualcosa di nuovo sulla base della filosofia espressa da Montesquieu prima e Rousseau poi. Era ben nota la disputa circa la separazione dei poteri a seguito delle antiche lotte tra sovrano e parlamenti. Il problema della istituenda cassazione si presentò come alternativa tra potere legislativo e organo giurisdizionale. Si preferì il primo tanto era il timore di chiamare i componenti della Cassazione “giudici”. Ciò di cui si aveva bisogno era un organo che sorvegliasse il potere giudiziario e non che giudicasse. Questa concezione ebbe una base razionale nel decreto dell’Assemblea costituente del 1 maggio 1790 col quale veniva sancito all’art. 3 che vi sarebbero stati soltanto due gradi di giurisdizione in materia civile. Ciò escludeva che la cassazione potesse essere giudice di terzo grado. Fu così che nacque con il decreto 27 novembre 1790 il “Tribunal de Cassation”. Presto però non si poté fare a meno di riconoscere carattere giurisdizionale all’istituto con l’estensione del controllo della cassazione agli errores in judicando ed errores in procedendo. Oggi il problema è ancora vivo e attuale, ma sotto l’aspetto dei rapporti tra giudizio di cassazione e giudizio di rinvio. In quanto appare ovvio che il giudice del rinvio debba essere vincolato alla decisione della cassazione, ma si assistette ad ogni sforzo per evitare questo vincolo. Nel nostro ordinamento non vi è dubbio che la corte di cassazione come la conosciamo sia il derivato francese.

Funzioni
La Corte di Cassazione è il vertice della giurisdizione ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile) italiano. Attualmente ne è il procuratore generale Mario Delli Priscoli, nominato il 26 aprile 2006. La Corte si articola in diverse sezioni. Nei casi più importanti o nei casi per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni, la Cassazione si riunisce in Sezioni Unite (SS.UU.). Le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in tale composizione sono di un’autorevolezza tale da somigliare a dei “precedenti vincolanti”, concetto altrimenti estraneo all’ordinamento italiano.

Di regola, giudica in seguito ad un gravame successivo ad una pronuncia di una Corte d’Appello, fintantoché il gravame sia possibile, e cioè finché la questione non sia coperta da giudicato.

Non giudica sul fatto, ma sul diritto: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, ad esempio, ma può solo verificare che la procedura relativa ai gradi precedenti del giudizio si sia svolta secondo le regole.

A differenza che negli ordinamenti di Common Law, le pronunce della Cassazione (in quanto tribunale di ultima istanza) non sono vincolanti che per il giudizio cui si riferiscono. Tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite). In ciò si esprime la c.d. funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, con la quale si intende il ruolo della Cassazione di armonizzare l’interpretazione giurisprudenziale delle norme di applicazione ermeneutica più ambigua.

La Cassazione riunita in Sezioni Unite, inoltre, ha il compito di “giudice della giurisdizione”: essa deve cioè esprimersi ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione (tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, come quella amministrativa).
http://www.cortedicassazione.it/

 

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1 risposta a 15 MARZO 2012 LA CORTE DI CASSAZIONE SULLE UNIONI DI FATTO DELLE PERSONE LESBICHE E GAY.

  1. D 'IMPORZANO DONATELLA scrive:

    Secondo me la cosa migliore sarebbe un riconoscimento civile delle coppie di fatto; le coppie non necessariamente dovrebbero essere omosessuali: potrebbero essere due persone di qualsiasi genere, che per legami affettivi, per necessità economica,ecc. decidono di costituire un gruppo familiare. In questo modo si eliminerebbe qualsiasi possibilità da parte della Chiesa di opporsi alle coppie di fatto- Bisognerebbe eliminare qualsiasi pretesto ” religioso”, in modo che le coppie di fatto potessero usufruire dei vantaggi delle coppie sposate. Del resto i matrimoni civili sono normalmente riconosciuti dallo Stato italiano. Mi viene in mente un bellissimo film ad episodi, che abbiamo visto insieme tanti anni fa, dove una delle due donne che convivevano, quando l’altra era ammalata, non poteva nemmeno andare in ospedale a vedere l’amica. Si svolgeva in America, credo negli anni ’50/’60.

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