NEMO, grazie a ! — GIANRICO CAROFIGLIO, REPUBBLICA DEL 27 AGOSTO 2018, pag. 27 ::: FARE ::: ” UN ATTO POLITICO ” NON VUOL DIRE ESSERE AL DI SOPRA DELLE LEGGI

 

REPUBBLICA DEL 27 AGOSTO 2018  //   pag. 27

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27/8/2018

COMMENTI

Il caso Diciotti

ATTO POLITICO NON È POTERE TOTALE

Gianrico Carofiglio

Il filosofo John Searle, teorico del rapporto fra linguaggio e istituzioni, sostiene che le società vengano costruite e si reggano, essenzialmente su una premessa linguistica: sul fatto, cioè, che formulare un’affermazione comporti un impegno di verità e di correttezza nei confronti dei destinatari. Nel caso della politica: formulare un’affermazione comporta un obbligo di verità e correttezza nei confronti dei cittadini. Siano essi sostenitori, siano essi avversari. Non osservare questo impegno mette in pericolo il primario contratto sociale di una comunità, cioè la fiducia in un linguaggio condiviso.

Le società nelle quali prevalgono le asserzioni vuote di significato sono in cattiva salute: in esse, alla perdita di senso dei discorsi, consegue una pericolosissima caduta di legittimazione delle istituzioni. È per questo che occuparsi del linguaggio pubblico e della sua qualità non è dunque un lusso da intellettuali o un esercizio da accademici. È un dovere cruciale dell’etica civile.

La vicenda della nave Diciotti ha generato una straordinaria proliferazione di esperti di diritto penale, di procedura penale, di diritto costituzionale e di diritto internazionale. Amici, temo, dei molti esperti di vaccini, scie chimiche e cure del cancro con tisane di ortica, che si aggirano in Rete.

Caratteristica comune a questa variegata moltitudine di personaggi è la convinzione che razionalità e competenza siano difetti piuttosto gravi e che usare parole precise e munite di senso sia un’operazione inutile e dannosa. Qualcuno ha detto che i cittadini eritrei a bordo della nave Diciotti non dovevano entrare illegalmente su territorio italiano e che il ministro faceva il suo dovere impedendo lo sbarco per difendere ( proprio così: ci sono espressioni che hanno la straordinaria capacità di essere tragiche e ridicole a un tempo) il territorio stesso da un atto d’invasione. Affermazione su cui si sarebbe potuto discutere per condividere o dissentire se i suddetti cittadini eritrei non fossero già stati su territorio italiano, considerato che le navi militari, come sa qualsiasi mediocre studente di diritto internazionale, sono a ogni effetto di legge, territorio dello Stato.

E quando un cittadino straniero arriva — legalmente o illegalmente nel nostro territorio — la legge impone che gli venga consentito di richiedere lo status di rifugiato se proviene da una zona in guerra, se è sottoposto a persecuzione, se corre gravi rischi nell’ipotesi del rimpatrio. Solo dopo l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per ottenere quello status è possibile procedere a espulsioni e rimpatri.

Qualcuno ha detto che il ministro non può comunque essere perseguito per sequestro di persona plurimo, arresto illegale plurimo e abuso di ufficio, perché la sua condotta sarebbe un atto politico, come tale non sottoposto all’azione della magistratura.

L’espressione ” atto politico” è piuttosto sfuggente e infatti i sostenitori della tesi suddetta, richiesti di definirlo, appaiono alquanto in difficoltà.

Molto più chiaro è il testo della Costituzione della Repubblica Italiana che, a quanto pare, è ancora in vigore. L’articolo 13 specifica che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa alcuna forma di restrizione della libertà se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. Presupposti che non sussistono nel caso di specie. A persone prive di fantasia come i giuristi ( quelli veri) sembrerebbe tutto chiaro: il ministro ha ordinato una limitazione illegale della libertà personale di molte persone, così violando l’articolo 13 della Costituzione e, fra gli altri, l’articolo 605 del codice penale — sequestro di persona aggravato. Trattasi di reato piuttosto grave e gli ingenui magistrati pensano che i responsabili, sottoposti al principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, debbano risponderne in un processo.

Ma il ministro, come dicevo e come gridano a gran voce i citati esperti di diritto, avrebbe posto in essere un atto politico, come tale sottratto alla legge penale. Si tratta di una tesi bizzarra e priva di qualsiasi fondamento giuridico. L’idea balzana che la natura politica di un comportamento ne escluda a priori l’illiceità penale, può condurre a conseguenze piuttosto surreali.

Se un ministro, per ragioni politiche, ordinasse alla polizia o all’esercito di concentrare in uno stadio un gruppo di manifestanti riottosi e di tenerceli per qualche giorno, o per qualche settimana, sarebbe un sequestro di persona plurimo o un atto politico non perseguibile penalmente? Se un ministro, per ragioni politiche, ordinasse alla polizia o all’esercito di sparare sulla folla — o magari su un barcone di migranti — si tratterebbe di omicidio plurimo o di un atto politico non perseguibile penalmente?

Il problema è che esiste un banale concetto, anch’esso purtroppo ancora valido come la Costituzione. Si chiama Stato di Diritto e implica, fra le altre cose, che un ministro non possa fare quello vuole ma solo quello che gli permette la legge.

Bizzarro, vero?

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