ALESSANDRA ZINITI, Migranti, nuovo colpo a Salvini “Accoglienza non solo ai rifugiati”–REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2019–pag. 6

 

REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2019–pag. 6

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Migranti, nuovo colpo a Salvini

“Accoglienza non solo ai rifugiati”

 

Il Tar del Veneto: chi ha ottenuto la protezione umanitaria prima della sua abolizione ha diritto a stare nei centri Dalla non retroattività delle norme all’iscrizione anagrafica, così i giudici stanno smontando il decreto sicurezza

 

di Alessandra Ziniti

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 LE SARDINE A ROMA —  IL 15 DICEMBRE 2019

Ashi, nigeriano, si era visto riconoscere la protezione umanitaria il 23 agosto del 2018, un mese e mezzo prima che il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini la abolisse. Ma lo Sprar, il centro di seconda accoglienza di cui era ospite, si è visto ugualmente costretto — su richiesta della prefettura di Venezia — a metterlo alla porta. Lui e le migliaia di altri titolari di permesso umanitario ai quali il decreto sicurezza non riconosce più alcun diritto all’accoglienza.

Provvedimento illegittimo, dice ora una sentenza del Tar del Veneto che promette di fare da apripista a centinaia di altri ricorsi in tutta Italia e che dà una nuova picconata a quel decreto sicurezza (nel frattempo diventato legge) che, in attesa di essere modificato dal nuovo governo, continua ad essere demolito da sentenze della magistratura. Su tutte quella della Cassazione che mesi fa ha dichiarato la irretroattività delle nuove norme.

Ed è proprio alla sentenza dei Supremi giudici che si rifà ora il Tar di Venezia decidendo che i titolari di protezione umanitaria, riconosciuta prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, non possono perdere il diritto all’accoglienza nelle strutture del sistema Sprar (oggi chiamato Siproimi), che secondo le norme volute da Salvini dovrebbero essere destinate esclusivamente ai rifugiati.

Nei casi in cui «la protezione umanitaria è già stata riconosciuta — sentenzia il Tar — non potrà essere eliso un beneficio (la prestazione delle misure di accoglienza) collegato a questo riconoscimento». E ancora: «Il principio di irretroattività delle leggi comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi».

Dunque, intanto, Ashi ritorna subito nel suo Sprar ma soprattutto le centinaia di strutture che in questi giorni aspettano di conoscere dalle prefetture la sorte delle migliaia di titolari di protezione umanitaria che, in teoria, avrebbero dovuto essere messi alla porta il 31 dicembre, hanno adesso dalla loro un ulteriore provvedimento giudiziario che stabilisce che un altro pezzo del decreto sicurezza è illegittimo.

A dare la spallata più forte era stata nei mesi scorsi la Corte di Cassazione quando, pronunciandosi su diversi ricorsi di migranti che si erano visti rigettare la protezione umanitaria in base alle nuove norme pur avendo presentato la domanda prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza, ha stabilito la sua irretroattività.

Ma ci sono altri due importanti pezzi delle norme salviniane rimessi in discussione dai giudici: 1. il diritto all’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo (ormai sancito da diverse sentenze di tribunali di tutta Italia)

2. e la non applicabilità del divieto di ingresso in acque territoriali italiane alle navi che soccorrono naufraghi e alle navi militari. Come ha appena ricordato il tribunale dei ministri di Catania che ha chiesto al Senato di potere processare Salvini per sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti.

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1 risposta a ALESSANDRA ZINITI, Migranti, nuovo colpo a Salvini “Accoglienza non solo ai rifugiati”–REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2019–pag. 6

  1. Donatella scrive:

    Meno male che dove non arriva la politica arriva la magistratura.

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