ARTICOLO 32 DELLA COSTITUZIONE E I MALATI DI MENTE

La Costituzione e i malati di mente

Dalla mia frequentazione con questa vera amica che è per noi tutti la Costituzione, almeno nei suoi principi generali, unica che ci mantiene la bussola senza sbandare tutte le volte che dobbiamo dare un giudizio su qualche legge o comportamento sociale,  voglio prima cosa pubblicare qualcosa scritto anni fa che riguarda l’ART. 32 / e il delirio e i malati mentali.

 

Osserviamo l’articolo 32 della nostra Costituzione che riproduco:

“Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

Sottolineo la seconda parte dell’articolo:

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

 

La parte segnalata è un diritto di tutti i cittadini italiani dal 1948 ad oggi

ma

non riguarda i malati mentali perché loro non sono cittadini italiani, sono “dell’ altro mondo”.

Loro infatti non sono riconosciuti come persone.

A nessun malato mentale sarebbe permesso di rifiutare le cure

per esempio

per mantenere il delirio.

 

Nella mia esperienza

e di altri come me

il delirio deve

 

sì essere controllato  dai farmaci

ma non stroncato

perché così si impedisce la reazione naturale

della nostra mente e del nostro cervello che è

 

il delirio come cura.

 

Sottolineo ancora una volta che il delirio va controllato da esperti

sia psichiatri che terapeuti

ma da esperti che sappiano che

come la febbre in altre malattie

il delirio è l’antidoto naturale

del nostro organismo alla malattia.

 


Gli psicotici non sono cittadini della Repubblica Italiana neanche

per quanto riguarda “il rispetto della persona umana”

perché

come altri deboli

non hanno il diritto di essere trattati come persone.

Non mi dilungo

perché tutto quello che scrivo

è la difesa

di questo diritto.

 

 

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