27 MARZO 2013 ORE 08:27 La scheda: “Concorso esterno in associazione mafiosa”: come funziona

 

27 marzo 2013 – 08:32:48

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La scheda

Concorso esterno in associazione mafiosa: come funziona

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È la discussa tipologia di reato che ha portato, tra gli altri, alla condanna di Marcello Dell’Utri

Marcello Dell’Utri

Cos’è il concorso esterno in associazione di tipo mafioso?
È un reato dai confini sottili rispetto alla vera e propria partecipazione all’associazione per delinquere e al favoreggiamento, e per questo è stato ed è tuttora oggetto di discussione nella dottrina. Per la sua definizione risulta fondamentale l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza e la volontà del soggetto di concorrere insieme ad altri alla realizzazione di un reato e la consapevolezza che tale aiuto viene dato in favore di una associazione di tipo mafioso. Una figura penale ritenuta fondamentale per colpire la cosidetta “zona grigia”, dalla quale le mafie traggono forza e nella quale proliferano.

Cosa prevede il nostro Codice penale?
Nel nostro codice penale non esiste il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Indica una forma di compartecipazione del reato di associazione di tipo mafioso punito dall’articolo 416 bis del Codice penale, che rispetto al “semplice” reato di associazione per delinquere (416) prevede che coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo. Il concorso esterno si realizza con l’apporto di un contributo effettivo e consapevole al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione di tipo mafioso senza però prendere parte al sodalizio criminale. Si tratta quindi di concorso nel reato e come tale è previsto all’articolo 110 del Codice penale.

 

Quando viene individuato questo reato?
In Italia, già negli anni di piombo erano emerse casistiche giudiziarie caratterizzate da forme anomale di contributi esterni. La giurisprudenza però ha sempre messo in evidenza come fosse difficile individuare dei paletti certi per stabilire la partecipazione o meno al sodalizio criminale. Il problema era l’individuazione di un modo unico che permettesse di stabilire la consapevolezza del soggetto di favorire con i suoi comportamenti il sodalizio criminale. Ma già in alcune sentenze di metà Ottocento il legislatore aveva prefigurato quella che oggi viene chiamata “zona grigia”, a metà tra la vera e propria partecipazione e il favoreggiamento.

 

Quali sentenza hanno definito finora il reato?
I contrasti giurisprudenziali, fra sentenze di Cassazione che negavano il concorso esterno e altre che invece lo ammettevano, hanno trovato una apparente soluzione nella cosiddetta sentenza Demitry del 1994. Che dice: «È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento diretto – un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita». Nasce quella che viene chiamata la teoria della “fibrillazione”, secondo la quale il concorrente esterno può definirsi tale solo se interviene in un momento patologico, cioè di difficoltà, dell’associazione criminosa, nel momento nel quale cioè vi è bisogno di un contributo esterno all’associazione per consentire a quest’ultima di rimanere in vita. Argomentazioni che risentivano del preciso momento storico, con il passaggio all’interno di Cosa Nostra dalla reggenza Riina a quella di Provenzano.

Un anno dopo la cosiddetta sentenza Mannino 1 delle Sezioni Unite penali della Cassazione ha specificato l’azione del concorrente esterno: «Il concorrente esterno nel reato di associazione è tale quando, pur estraneo all’associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che “sa” e “vuole” sia diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio». In questo modo, però, il concorso esterno sarebbe sovrapponibile al colui che partecipa. Per questo è stata necessaria una seconda sentenza, la cosiddetta Mannino 2, che è quella che ricostruisce in modo più completo la figura del concorso esterno in maniera oggettiva, individuando una rapporto di causalità materiale tra le azioni del concorrente esterno e gli eventi che favoriscono la conservazione e il rafforzamento dell’associazione mafiosa. Restano comunque notevoli difficoltà per la individuazione delle prove. Tanto che anche la Mannino 2 si era conclusa con l’annullamento con rinvio ad altre sezioni della Corte d’Appello di Palermo, che nel 2008 ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste. La sentenza è stata impugnata dal Procuratore generale, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

 

Perché la Cassazione nel 2012 ha annullato la sentenza d’appello di condanna per Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa?
Il procuratore generale Francesco Iacoviello nella sua requisitoria davanti alla Corte di Cassazione lo scorso marzo aveva sostenuto: «Nato dall’art. 416 bis c.p., (il concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) ormai è un reato autonomo. Un reato autonomo creato dalla giurisprudenza. Che prima lo ha creato, usato e dilatato. E ora lo sta progressivamente restringendo fino a casi marginali. In Cassazione sono ormai rare le condanne definitive per concorso esterno. Dall’entusiasmo allo scetticismo. Ormai non ci si crede più». Da una parte il concorso viene ridotto fino a renderlo di ardua applicazione. Dall’altra non si può negare l’importanza del concorso esterno nei reati associativi. Per questo Iacoviello aveva chiesto che per l’allora senatore Marcello Dell’Utri venisse rifatto il processo di secondo grado.

La V sezione penale della Corte di Cassazione, dopo tre ore di camera di consiglio, ha poi annullato con rinvio la sentenza d’appello di condanna a sette anni di reclusione per Dell’Utri. Tra le ragioni che hanno indotto la Suprema Corte ad annullare con rinvio la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Palermo c’è il fatto che Dell’Utri, dal 1978 al 1982, non ha più lavorato per Silvio Berlusconi, ma con un altro imprenditore del Nord, cioè Filippo Alberto Rapisarda. Quindi per quel periodo non avrebbe fatto da collegamento tra il Cavaliere e Cosa Nostra. Ci sarebbe dunque una interruzione del reato, che non confermerebbe la forma del concorso come “reato permanente”.

La sentenza afferma (qui le motivazioni) che è «probatoriamente dimostrato» che Marcello Dell’Utri «ha tenuto un comportamento di rafforzamento dell’associazione mafiosa fino a una certa data, favorendo i pagamenti a Cosa nostra di somme non dovute da parte di Fininvest. Tuttavia va dimostrata l’accusa di concorso esterno per il periodo in cui il senatore di Forza Italia lasciò Fininvest per andare a lavorare per Filippo Alberto Rapisarda, tra il 1977 e il 1982». Ora, a distanza di un anno, la Corte d’appello di Palermo ha condannato nuovamente Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafioso.

 

Quali sono i processi e i procedimenti più importanti per concorso esterno?
Il magistrato Corrado Carnevale, soprannominato “Ammazzasentenze”, è stato accusato nel 1993 di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Nel 2002 la Cassazione lo ha assolto perché «il fatto non sussiste». Esito identico per l’ex ministro Dc Calogero Mannino, arrestato nel 1995 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo una condanna in appello e due impugnazioni, nel 2010 viene assolto in Cassazione. Un caso famoso è anche quello di Giulio Andreotti, assolto dalla Corte d’appello di Palermo dall’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa per i fatti successivi al 1980 perché le prove furono considerate insufficienti.

Indagato per concorso in associazione di tipo mafioso è anche Massimo Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo condannato in via definitiva per associazione mafiosa e corruzione. Pure l’ex governatore della Regione siciliana Totò Cuffaro è stato indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’inchiesta sui rapporti tra il clan di Brancaccio e la politica locale, ma poi è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento aggravato alla mafia e rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio, mentre non è stata accolta l’accusa di concorso esterno. Accusa dalla quale è stato prosciolto in un secondo processo in base al principio ne bis in idem (non si può essere processati due volte per gli stessi fatti).

Tra le ultime condanne per concorso esterno in associazione mafiosa, c’è quella all’ex dirigente della Asl di Pavia Carlo Chiriaco, condannato in primo grado a 13 anni nell’ambito dell’indagine Infinito per aver favorito gli interessi economici della ’ndrangheta.

 

 

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