ORE 22:50 +++ PENSIONI+++NEWS IMPORTANTI! SE GIUSTE! VEDILE!!! —– MIEI BEI RAGAZZI, RAGAZZI MIEI BELLI+++PRIMA DI RACCONTARVI CHE SIAMO DIVENTATI UN GROSSO GIORNALE CON INVIATI SPECIALI…NON IN TUTTO IL MONDO—QUELLO CHE A TUTTI I COSTI VOLEVA PARTIRE PER KIEV L’ABBIAMO TRATTENUTO — MA DALLA LIGURIA ALLA PIANURA PADANA—VI DIRO’ / documentazione alla mano/ MA PRIMA DEVO COMUNICARVI UNA NEWS IMPORTANTE CHE HO APPRESO DA BALLARO’:

 

QUESTA VOLTA PER ADDORMENTARCI VI-MI METTO QUATTRO ORE DELLA FAMOSA NINNA NANNA DI BRHAMS IN UNA BELLISSIMA EDIZIONE PER BAMBINI CHE SPERO, “COME BAMBINI” PUR GRANDI, VI RIGUARDI TUTTI, AMEN, NOTTE CHIARA

http://www.youtube.com/watch?v=c6CTsp8xR7A

 

 

 

 

IL POST (L’ARTICOLO ) E’ DIVISO IN TRE PUNTI–NON SO COME METTERE LE PAGINE, MA PRENDETE I PUNTI CHE VI INTERESSANO:

 

I. NOTIZA SULLE PENSIONE SENTITA DA CHIARA A BALLARO’

2. UN’INCHIESTA DI REPUBBLICA DELL’8 APRILE CHE A PARERE DI CHIARA NON PARLA DELLA NOTIZIA DI BALLARO’

3. LO STUDIO “CARLINO” CHE CITA LA LEGGE: http://www.legalecarlino.it/

MEGLIO APRIRE IL LINK, PERCHE’ ADESSO-SONO STRASTANCA- NELLA PARTE COPIATA NON HO PIU’ VISTO LA LEGGE CHE STOPPA I RICORSI AI PRIMI DI LUGLIO—MEGLIO MANDARE TUTTO A CHI SE NE INTENDE: LA NOSTRA MG!

 

I. HANNO DETTO A BALLARO’ STASERA (SE RIESCO METTO LA TRASMISSIONE PERCHE’ ERA BUONA)  CHE, IN ITALIA, CIRCA IL 30% DELLE PENSIONI SONO SBAGLIATE- CHE IL NOSTRO SISTEMA INPS E’ BASATO SU QUESTO PRINCIPIO: DICIAMO COSI’: “NON TOCCA ALL’INPS OCCUPARSI DEL CITTADINO PER SAPERE SE LA PENSIONE CHE PRENDE E’ GIUSTA O SBAGLIATA,

 

MA E’ BASATO SULL’ATTIVITA’ DEL CITTADINO CHE OTTIENE IL GIUSTO SOLO FACENDOSI DEI CALCOLI (C’E’IL SINDACATO) E FACENDO RICORSO-

 

MA ANCHE SE SEMBRA INVEROSIMILE:

 

QUESTA POSSIBILITA’ DI FARE RICORSO DURERA’ FINO AI PRIMI DI LUGLIO E DA QUEL TEMPO IN POI NON SI POTRA’ PIU’ E CHI HA LA PENSIONE SBAGLIATA SE LA TIENE PER L’ETERNITA’–

 

QUESTO E’ QUELLO CHE HO CAPITO IO,  NON PER VANTARMI CAPISCO MOLTO POCO DI QUESTE COSE PERCHE’ A CAUSA DELLA MALATTIA HO POTUTO LAVORARE COSI’ POCO CHE NON HO PENSIONE—

MA VOI INFORMATEVI—RIVOLGETEVI AL SINDACATO O AD ALTRI, SE PER VOI IL SINDACATO NON E’ UN PUNTO DI RIFERIMENTO–CI SONO ANCHE IL CONSULENTI DEL LAVORO, MI PARE CHE COSI’ SI CHIAMINO—

 

SPERO NON SIA IL VOSTRO CASO, MA I PEGGIOR MESSI SONO QUELLI CHE HANNO AVUTO QUALCHE TEMPO IN LIQUIDITA’ PERCHE’-DURANTE QUESTO TEMPO NON E’ STATO AGGIORNATO LO STIPENDIO LEGATO ALLO STIPENDIO REALE, QUINDI NON HA FATTO PARTE DEL CALCOLO DELLA PENSIONE—

 

RIPETO CHE QUESTO E’ QUEL POCO CHE POSSO AVER CAPITO IO–

 

 

2. ARTICOLO DI REPUBBLICA:

 

Dopo questo appello accorato rosso sangue, chiara naturalmente ha scoperto che lo sapevano gia’ tutti! Leggete voi, se interessa si capisce, con attenzione, certamente ci sono un’enormita’ di cose nascoste al cittadino (“al quale naturalmente diciamo di continuare a votare il suo Salvatore, non solo per il bene che gli ha sempre fatto, ma anche Unico tra tutti i cittadini del mondo, colpevole in terzo grado, che non ha avuto neanche gli arresti domiciliari cosi’ da poter fare campagna politica per altri piccioni che lo voteranno per semplici fanfaluche—ma tante’ su uno ama le fanfaluche invece del cibo nuovo che gli da’ salute…evviva)—ma chiara non ha trovato questa notizia dello stop ai rimborsi a luglio–pero’ e’ ben documentato perche’ tanta gente non li fa neanche i ricorsi!

 

Ho trovato questa inchiesta di repubblica. 8 aprile 2014

 

Inps, la grande beffa dei ricorsi

L’ultimo governo Berlusconi ha varato una serie di leggi per salvare i conti dell’Istituto vanificando le cause (anche già vinte) di migliaia di pensionati. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato a più riprese le norme, ma la bilancia continua a pendere a sfavore di chi attende i risarcimenti. La testimonianza eloquente di uno degli avvocati del lavoro tra i più impegnati su questo fronte: per timore di ripercussioni ha preferito rimanere anonimo
di DANIELE AUTIERILUCA FERRARIPAOLA CIPRIANI

I dati Davide contro Golia La battaglia di Amalia, da Pinerolo a Strasburgo
L’ALTRA INCHIESTA: PENSIONI IN ROSSO

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Una guerra silenziosa tra cittadino e Stato
ROMA – C’è una guerra silenziosa che il cittadino combatte ogni giorno contro l’Inps. Una guerra a colpi di cause e di ricorsi. Una guerra che si consuma nelle aule dei tribunali. E che riguarda il diritto ala pensione e alle misure assistenziali che l’Istituto è chiamato ad assicurare. Nel 2012 la querelle giudiziaria si è conclusa con 172mila sentenze a favore dell’Inps e 88mila contro. In quattro anni (dal 2008 al 2012) il numero delle sentenze che hanno dato ragione ai cittadini è crollato di circa il 60%, da 143mila a 88mila. Cosa è successo in questo periodo? Chi ha cambiato le regole in corsa, mettendo le mani nelle tasche degli italiani?

RE Inchieste ha ricostruito gli interventi legislativi che hanno contribuito a sbilanciare i rapporti di forza in favore dell’Inps. E ha raccolto la testimonianza di uno degli avvocati più impegnati nella tutela dei diritti dei cittadini che ha chiesto di rimanere anonimo per non mettere a rischio gli interessi dei suoi assistiti. Il risultato è una storia per molti versi inedita, che tocca i destini di centinaia di migliaia di italiani, e almeno in parte spiega perché vincere in tribunale contro l’Inps sia diventato così difficile.

Luglio 2011. L’Italia come la Grecia: lo spettro del default agita il Paese, il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, è tirato per la giacchetta dall’Unione europea affinché vari una serie di provvedimenti per evitare il peggio. Il 6 luglio il governo approva d’urgenza il decreto legge 98, ultimo tentativo del Cavaliere prima della lenta agonia politica che lo porterà alle dimissioni di novembre. I conti dello Stato non tornano. E tutti sanno che uno dei capitoli da toccare è quello della spesa pensionistica. Antonio Mastrapasqua, il presidente dell’Inps nominato nel 2008 (e costretto a lasciare lo scorso febbraio dopo lo scandalo delle poltrone accumulate), ne ha discusso più volte con il sottosegretario Gianni Letta ribadendo la necessità di calmierare le spese. Così, nel decreto approvato in tempi record spuntano alcuni articoli che mutano radicalmente i rapporti di forza tra l’Inps e i pensionati italiani. Tra questi, due commi dell’articolo 38 abbreviano i termini di decadenza per richiedere il pagamento di prestazioni non corrisposte o erroneamente calcolate. Norme di interpretazione autentica, che non si limitano a cambiare la legge, ma intervengono sui processi in corso, facendo cadere la ghigliottina della decadenza anche su chi ha già vinto il primo grado di giudizio.

Davide contro Golia

Le misure inserite nella “manovra di luglio” sono solo l’ultimo di una lunga serie di interventi legislativi sul tema delle pensioni che hanno segnato il IV governo Berlusconi. Interventi che hanno avuto un unico obiettivo: ridurre le possibilità di ricorso giudiziario contro l’Inps e dare all’Istituto più libertà d’azione nei confronti dei cittadini. Il regalo più grande arriva con il decreto legge 78 del 2010, poi convertito nella legge 122, che contiene una manciata di articoli dall’effetto dirompente. Il comma 1 dell’articolo 12 riconosce all’Inps la possibilità di pagare le pensioni ai lavoratori dipendenti dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, e ai lavoratori autonomi dopo ben 18 mesi. Il comma 10 dell’articolo 30 riconosce all’Inps il potere di continuare a riscuotere denaro dai cittadini nonostante sulle somme pretese ci siano ricorsi amministrativi pendenti. O ancora l’articolo 12septies e undecies rende onerosa la ricongiunzione sotto l’Inps di periodi contributivi maturati presso diversi enti previdenziali. Molte di queste leggi intervengono su processi in corso e concorrono a mutare l’indirizzo della giurisprudenza a danno dei lavoratori.

Tra il 2011 e il 2012 la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo emette quattro sentenze contro il nostro Paese. I ricorsi “Maggio e altri contro Italia”, “Agrati e altri contro Italia”, “Arras e altri contro Italia”, “De Rosa e altri contro Italia” vengono accolti perché la Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce come illegittime le norme che incidono retroattivamente su cause in corso. La risposta dell’Istituzione comunitaria è netta: lo Stato non può intervenire con leggi ad hoc al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi che lo vedono coinvolto. Una prassi che si è ripetuta su molte delle leggi che hanno riscritto gli equilibri tra l’Inps e i lavoratori.

Sulla partita della decadenza si gioca una grossa fetta del contenzioso aperto contro l’Inps. Un passaggio chiave che ha portato anche la Corte dei Conti a pronunciarsi nel novembre scorso con queste parole: “Sebbene le procedure non consentano di avere informazioni esaustive sulla durata delle singole fasi del procedimento, va sottolineata l’esigenza – anche al fine di ridurre gli oneri per interessi – di ricondurre il più rapidamente possibile il periodo dell’intero iter entro la scadenza prescritta, intervenendo sui tempi di esclusiva competenza dell’Istituto”. Dal 2003 ad oggi il legislatore si è espresso più volte per ridurre i termini di decadenza in favore dell’Inps. È stato introdotto il termine di 6 mesi per presentare un ricorso giudiziario per l’invalidità civile; 3 anni per le domande di prestazioni previdenziali in genere; e 5 anni per prestazioni già riconosciute dall’Inps ma non ancora pagate. Superati questi termini un cittadino non può più far valere i propri diritti. Nella vicenda hanno fatto scuola le norme già citate e inserite nella manovra Berlusconi del luglio 2011. Su queste leggi il Tribunale di Roma ha sollevato una questione di legittimità alla Corte Costituzionale.

Dal 2002 al 2007 l’Inps viene ripetutamente condannato a pagare le differenze sulle indennità di buonuscita riservate ad alcune categorie di ex-dipendenti. Piccole somme, moltiplicate però per molte persone. Un diritto dei pensionati riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione che nel 2007 interviene nel dibattito con diverse sentenze contrarie all’Istituto. Anche le Sezioni Unite della Corte, presiedute allora dal magistrato Vincenzo Carbone (l’ex primo presidente della Corte di Cassazione che il 18 novembre del 2013 viene rinviato a giudizio con l’accusa di corruzione per aver fatto parte della P3), si pronunciano a favore dei pensionati. Nel 2008 però qualcosa cambia. Una rotella del meccanismo comincia a girare in senso opposto e – con una nuova interpretazione della legge – le Sezioni Unite ribaltano le stesse sentenze che, fino a un anno prima, avevano sottoscritto. Addirittura la Cassazione impugna le sentenze dei tribunali nonostante l’Inps, di fronte all’evidenza della giurisprudenza, avesse in molti casi accettato di desistere dalle sue contestazioni. “Di fronte a questo repentino cambio di interpretazione della legge – dichiara oggi l’avvocato cassazionista specializzato nelle cause di lavoro che ha chiesto di rimanere anonimo – abbiamo fatto richiesta di revocazione (l’ultima forma di ricorso possibile) per palese errore di fatto, ma la nostra domanda è stata dichiarata manifestamente infondata”. In molti casi, anche la Cassazione ha le mani legate e non può far altro che registrare i cambiamenti imposti dal legislatore. Nel 2011, con l’approvazione delle norme di interpretazione autentica volute dal governo Berlusconi, la posizione della Corte si fa necessariamente più rigida. Senza considerare la potenziale incostituzionalità di queste norme, e la posizione in merito già presa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la Cassazione le accoglie e cambia orientamento rispetto al passato, bloccando una parte consistente del contenzioso contro l’Inps.

I giudizi emessi in primo grado dai tribunali italiani nel 2013

MATERIA DEL CONTENZIOSO IN FAVORE DELL’INPS IN FAVORE DEL CITTADINO
Assegno invalidità 3.703 2.412
Prestazioni pensionistiche 9.199 4.129
Pensioni di invalidità 82 70
Pensioni di inabilità 1.662 1.020
Prestazioni a sostegno del reddito 7.466 2.137
Contenzioso contributivo 12.606 8.045
Procedure concorsuali 6.426 208
Opposizioni dell’Istituto 1.599 823
Previdenza agricola 2.605 5.719
Invalidi civili (area legale) 8.661 3.974
Invalidi civili (area amm.va) 52.831 27.727
Altro contenzioso 3.588 1.545
Totale 110.428 57.809
Fonte: Inps

Le richieste di prestazioni

2011 2012
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
Domande pervenute 841.609 877.764
Accolte 523.887 529.845
Respinte 226.158 239.812
TRATTAMENTI ASSISTENZIALI
Domande pervenute 582.023 679.635
Accolte 452.125 523.027
Respinte 85.769 84.532
Fonte: Bilancio 2013 Inps

Domande in giacenza per pensioni e contributi di invalidità

Giacenza totale % differenza da anno precedente
2007 799.924 +10,1%
2008 769.037 -3,9%
2009 822.959 +7%
2010 843.436 +2,5%
2011 745.971 -11,6%
2012 628.910 -15,7%
Fonte: Relazione Corte dei Conti, novembre 2013

Il contenzioso giudiziario

Sentenze favorevoli all’Inps Sentenze sfavorevoli
2007 98.433 107.286
2008 126.542 143.462
2009 142.222 113.968
2010 148.779 107.747
2011 144.402 92.837
2012 172.982 88.092
Fonte: Relazione Corte dei Conti, novembre 2013

Sono diverse le cause istruite negli ultimi mesi contro l’Inps per il mancato riconoscimento delle pensioni di reversibilità alle vedove slave. La storia è tanto semplice quanto curiosa: in forza di accordi internazionali l’Inps riconosce le pensioni di reversibilità alle vedove straniere di chi ha versato contributi all’Istituto. Una regola che tuttavia sembra non valere per le donne di nazionalità slovena e croata. “Tutte le domande che arrivano da quel fronte – spiega l’avvocato del lavoro Rosa Maffei – vengono puntualmente respinte. Nel farlo l’Inps si appella all’interpretazione di una vecchia legge che modificherebbe questi rapporti, ma in realtà si tratta di un appiglio pretestuoso che è stato già smontato in numerose cause”. La conseguenza è che l’Inps perde le cause contro le vedove slave, ma non cambia il suo orientamento e continua a respingere le legittime domande di pensione, preferendo il rischio del contenzioso legale alla certezza del pagamento.

Nella battaglia legale tra l’Inps e i cittadini, un nuovo fronte rischia di aprirsi nei prossimi mesi e riguarda l’adeguamento al costo della vita delle prestazioni temporanee a sostegno del reddito. Un obbligo che non sempre l’Inps rispetta e che – denuncia l’avvocato Maffei – non sta rispettando nei versamenti relativi alle indennità di mobilità, il sostegno al reddito che anticipa il licenziamento. “La legge – commenta il legale – dice chiaramente che questa prestazione va adeguata al costo della vita, ma l’Inps, per il momento, si mostra inadempiente. È evidente che questo capitolo rischia di diventare una bomba in termini giudiziari e, quando tutti cominceranno a rivendicare il loro diritto, promette di trasformarsi in un contenzioso seriale”. Allora tornerà ad aprirsi la strada dei tribunali. E forse, di fronte alle ripetute vittorie dei cittadini, qualcuno penserà che sia arrivato il momento di approvare una nuova legge. Una norma capace di “regolamentare la materia” e – soprattutto – preservare le casse dell’Istituto.

La battaglia di Amalia, da Pinerolo a Strasburgo

TORINO – Ha vinto la sua battaglia contro il cancro ma non quella contro l’Inps. Amalia Casarin, pensionata di 67 anni, non si dà pace. “Dopo 2 anni e mezzo che sono andata in pensione”, racconta, “l’Inps mi ha chiesto indietro quasi 15.000 euro. È un’ingiustizia: ho perso in Cassazione ma ho fatto ricorso alla Corte di Strasburgo. La mia battaglia non finisce qui”. Lei, pensionata e vedova, sta restituendo all’Inps 14.700 euro con rate mensili, variabili tra 100 e 200 euro. E ha dovuto pagare sempre all’istituto previdenziale altri duemila euro di spese legali in 4 rate mensili da 500. Un salasso che ha pesato e che pesa sulla sua pensione di 1.250 euro.

Ecco la sua storia. Nel 1998, dopo aver lavorato 25 anni come insegnante di educazione tecnica alle scuole medie, Amalia accetta di spostarsi all’Inps per lavorare come impiegata. Dopo 7 anni, però, si ammala di linfoma di Hodgkin e nel 2005 va in pensione con 5 anni di anticipo. Dopo due anni e mezzo l’Inps le chiede indietro i 14.700 euro che – a detta dell’Istituto – dovrebbero corrispondere a indennità erroneamente erogate dall’Inps stesso nel corso dei 7 anni che la donna ha passato a lavorare per l’ente previdenziale. La signora Casarin fa causa. Vince in primo grado ma perde in appello e in Cassazione. Non si dà per vinta e tramite il suo avvocato fa ricorso alla Corte di Strasburgo.

La norma violata. Perché quando nel 1998 Amalia lascia l’insegnamento, il suo passaggio all’Inps è tutelato da una serie di norme che prevedono la conservazione dell’anzianità maturata e del trattamento economico, oltre a un differenziale economico riconosciuto sullo stipendio nel passaggio tra i due lavori. In ragione di queste normative la signora Casarin percepisce, dal settembre 1998 al febbraio 2004, un emolumento extra chiamato “assegno garanzia stipendio”, dell’importo di circa 100 euro mensili. Dal marzo del 2004, questa voce non le viene più corrisposta poiché l’Inps ne opera il riassorbimento a fronte degli aumenti contrattuali dello stipendio base, intervenuti in quel periodo.

La richiesta di rimborso. Quasi tre anni dopo il pensionamento, avvenuto con 5 anni di anticipo a causa della malattia, l’Inps chiede alla signora Casarin la restituzione della somma complessiva di 14.727,45 euro (lordi) corrispondente alle voci retributive “assegno garanzia stipendio”. Inizia così la lunga controversia legale che parte dal tribunale di Pinerolo (Torino). In primo grado vengono accolte le richieste della donna secondo il principio che quelle somme non possono essere pretese, perché costituiscono diritti acquisiti, già entrati nel patrimonio del lavoratore e come tali intangibili.

Il dietrofront della Cassazione. L’Inps ricorre in appello e lo vince. La decisione definitiva spetta adesso alla Cassazione, che conferma la sentenza di appello, giudicando il ricorso della signora Casarin “manifestamente infondato”. A nulla vale la sentenza 15144 pronunciata dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite l’11 luglio del 2011 che afferma come il cambio di giurisprudenza non può incidere retroattivamente su situazioni stabilizzate. Non resta che la Corte europea dei diritti dell’uomo. Per far valere il suo diritto Amalia Casarin si rivolge all’Istituzione di Strasburgo sulla base del principio, affermato da numerose sentenze della Corte stessa, che un’interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta non può incidere su diritti già acquisiti.

 

 

IL CASO

E per un centesimo l’onlus perse i contributi statali

ROMA – Qualcuno, dentro l’Inps, la chiama la politica dei figli e figliocci. La realtà è che il trattamento riservato a grandi istituzioni non viene spesso replicato con realtà più piccole e meno influenti. La storia della Anffas di Ostia è un caso che fa scuola. L’associazione è una onlus che offre supporto a oltre 450 persone con disabilità molto gravi. Molte di queste sono ragazzi e bambini. Come tutte le istituzioni e gli enti senza scopo di lucro che erogano prestazioni sanitarie convenzionate con lo Stato, la Anffas si è sempre avvalsa della legge 426 che riconosce la possibilità di cedere all’Inps i crediti accumulati verso le Asl regionali in qualità di “pagamenti dei contributi dovuti”.

In sostanza: la Regione deve soldi alla onlus; la onlus non li incassa e gira il credito all’Inps, scontando l’importo dal pagamento dei contributi per i dipendenti. Una prassi ammessa dalla legge e dallo stesso Istituto, che però sembra non valere per la Anffas. E infatti nel 2011 l’ente previdenziale invia all’associazione una cartella da 320mila euro. Si apre un contenzioso legale che si conclude con una prima sentenza del tribunale che dà ragione alla Anffas e torto all’Inps.

L’esito della partita giudiziaria non basta all’Istituto che, nel 2013, inoltra una nuova richiesta di pagamento per 155mila euro. Stavolta la reazione dell’Inps è ancora più dura perché alla pendenza viene accompagnato il pignoramento di un bene confiscato alla mafia e affidato alla Anffas. La rigidità dell’Inps è tale che il 24 maggio del 2013 l’ente invia un Durc (Documento unico di regolarità contributiva ) nel quale viene denunciato il mancato versamento dei contributi per un importo di 1 centesimo di euro. Il provvedimento, per quanto dal valore economico ridicolo, è un certificato che impone automaticamente il blocco delle erogazioni dei finanziamenti pubblici regionali e comunali a favore della onlus.

“Per colpa di questo Durc”, spiega oggi il presidente dell’Anffas Ilde Plateroti, “andiamo avanti da quasi un anno senza i fondi pubblici, facendo leva solo sul finanziamento delle banche. Siamo allo stremo e questo nonostante tutto sia in regola”. Il paradosso è stato confermato alcune settimane fa quando il tribunale di Roma ha dato nuovamente ragione alla onlus sulla nuova causa aperta nel 2013, e ha condannato l’Inps al pagamento delle spese legali. “A questo punto”, prosegue Plateroti, “rimane in piedi solo una pendenza di 14mila euro riferita al 2009, dove ancora una volta dimostreremo di avere ragione. Ma nonostante le vittorie in tribunale, i tempi della giustizia restano lenti e prima di vedere sbloccato il pignoramento dei beni passeranno altri sei mesi”.

 

8 aprile 2014

© Riproduzione riservata

 

 

3. ho trovato fortunatamente UN AVVOCATO DEL LAVORO che si fa grande propaganda, a lui e al suo studio “carlino”

 

 

 

 

, ma che facendola, cita le leggi e cita questa sentita da chiara a  Ballaro’ (dei primi di luglio). Adesso metto carlino, ma ho deciso che la cosa migliore-come sempre- e’ affidarsi a mani competenti:

mandero’ tutto al NOSTRO LEGALE DI FIDUCIA CHE E’ MG E CHE TRA L’ALTRO, PER MOLTISSIMI ANNI E’ STATO AVVOCATO DEL LAVORO PER I LAVORATORI—NON AVRA’ FORSE PIACERE CHE LO DICA, MA SO CHE HA VINTO UNA CAUSA CONTRO LA FIAT! Se la presentassimo a Landini!   COME DICE FRANCESCA MIA(nostra) FIGLIA: “E’ UNO-A   CON I CONTROCOGLIONI!”

 

 

 

 

Via Giambattista Vico, 1
00196 ROMA
Tel. 06/3610377
Fax 06/36007056 

mail: legalecarlino@libero.it

Lo Studio

L’Avvocato Roberto Carlino vanta pluriennale esperienza in materia di diritto previdenziale e del lavoro, con particolare competenza sulle problematiche del personale navigante aeronautico. 

È inoltre abilitato al patrocinio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori.

La sede dello studio è in Roma ma si seguono contenziosi su tutto il territorio nazionale.

Lo studio Carlino è in grado di offrire consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, oltre che nel diritto del lavoro e della previdenza sociale, anche in vari settori del campo civile come ad esempio il diritto di famiglia, il risarcimento del danno, la responsabilità civile, il recupero crediti.

In campo tributario si occupa del recupero delle somme indebitamente versate da professionisti all’agenzia delle entrate a titolo di IRAP.

Una recente iniziativa dello studio concerne il ricalcolo del trattamento pensionistico del personale medico e paramedico ospedaliero e non. È infatti in corso di svolgimento una “causa pilota” dalla cui positiva definizione potrebbero conseguire notevoli miglioramenti dei trattamenti pensionistici di detto personale, nonché per gli ex iscritti CPDEL.

Roma 28 NOVEMBRE 2013 

Pensioni e decadenza.
Lo studio legale Carlino ribadisce quanto già affermato precedentemente in ordine alla decadenza triennale cui sono stati sottoposti i crediti dei pensionati da una legge del 2011.

Per chi è già in pensione entro il 7 luglio 2011, il termine ultimo per poter ricorrere al Giudice del Lavoro scade i primissimi giorni di luglio del 2014.

Prima di tale ricorso però è necessario presentare ricorso amministrativo all’INPS almeno 90 giorni prima di tale scadenza.

Lo Studio pertanto consiglia a tutti gli interessati – con pensione decorrente dal 7 luglio 2011 – che abbiano richiesto gli arretrati o debbano segnalare errori di calcolo all’INPS, di inviare al medesimo Istituto un ricorso amministrativo nel quale richiedere, motivatamente, la prestazione che si ritiene dovuta, anche senza la sua quantificazione.

Per gli iscritti al Fondo volo in pensione successivamente al 7 luglio 2011 (salvo chi si è pensionato durante la CIGS che costituisce un caso a se stante da vedere personalmente), sussistono vari motivi in base ai quali si consiglia di fare il ricorso amministrativo all’INPS – Fondo volo, prima della scadenza indicata.

Uno dei quali è costituito dalla possibilità di ricalcolo della pensione (in relazione al quale sono state ottenute sentenze positive anche presso la Corte di Appello di Roma), nonché di procedere con nuove richieste per chi ha fatto il ricorso per la capitalizzazione.

Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino

Roma 21 OTTOBRE 2013
Possibilità di aumento della pensione.
Si informano i pensionati iscritti al Fondo Volo, la cui pensione supera un determinato importo, che è possibile ottenere un aumento della medesima con i relativi arretrati. 

Sul punto lo Studio ha ottenuto risultati positivi anche in grado di appello.

Lo Studio Carlino è disponibile a vagliare le singole posizioni al fine di stabilire la sussistenza o meno dei requisiti occorrenti per poter adire il giudice.

Si rammenta che per effetto della decadenza triennale introdotta dall’art. 38 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, lett. d), n. 2, convertito con modificazione nella L. 6 luglio 2011 n.111, il giorno 7 luglio 2014, costituisce, per chi è già pensionato a tale data, il termine ultimo entro il quale sarà possibile far valere eventuali diritti di credito nei confronti dell’INPS.

Cordiali Saluti
Avv. Roberto Carlino

Roma 27 Marzo 2013
Le concessioni di viaggio Alitalia C.A.I..
Tra le tante penalizzazioni subite a vario titolo dai dipendenti Alitalia L.A.I. a causa del poco trasparente insedio di Alitalia C.A.I., c’è quella delle concessioni di viaggio, che allo stato colpisce particolarmente i pensionati e gli ex cassa integrati ora in mobilità.
Infatti, il rispetto del punto 5 dell’accordo 14 novembre 2008 che lasciava intatte le concessioni di viaggio come nella vecchia Alitalia, è durato fino a che Alitalia C.A.I., inopinatamente, ha emanato la comunicazione aziendale 14 novembre 2009, con la quale eliminava i biglietti ZED a tutti gli i pensinati Alitalia L.A.I. (la maggior parte dei quali è pensionata), ed escludeva completamente dalle concessioni di viaggio i lavoratori all’epoca cassaintegrati ed ora in mobilità.

Leggi i dettagli…  

Roma 27 Febbraio 2012
RIEPILOGO CAPITALIZZAZIONE E RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  

I ricorsi giudiziari per la determinazione dei coefficienti per il calcolo della capitalizzazione dei pensionati del Fondo Volo, dopo un iniziale successo riconosciuto dalla sezione lavoro della Corte di cassazione con le sentenze del 2007 e 2008, riguardanti rispettivamente i pensionati prima e dopo il mese di luglio 1997, vedono attualmente gli stessi pensionati totalmente soccombenti innanzi alle sezioni unite della stessa Corte.

Tale inversione di rotta trae origine dalla legge finanziaria del 2008, legge 244/2007, che all’art. 2 comma 503 consente all’inps, al fine di salvaguardare il bilancio del Fondo Volo, di autodeterminare i coefficienti di capitalizzazione da usare nel calcolo della stessa, svincolandoli da ogni parametro di riferimento oggettivo.

In base a tale norma, pertanto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno emesso le note sentenze 22154-22157 del 2009 che oltre a negare il diritto al ricalcolo della capitalizzazione in base a coefficienti attuariali stabiliti dal Ministero del Lavoro, applica alle pensioni precedenti il 1 luglio 1997 i coefficienti previsti nel Regio decreto del 1922. Occorre precisare che le sentenze emesse a Sezioni Unite costituiscono, per i giudici di merito (Tribunali e Corti di Appello), un precedente autorevole ma non vincolante, vincolo che però viene imposto alle sezioni semplici della stessa Cassazione, che risulta pertanto obbligata a conformarsi alle decisioni delle proprie sezioni unite, ovvero a rimettere alle stesse una nuova decisione sul punto con ordinanza motivata.
Leggi i dettagli…

Roma 12 Gennaio 2012 

LA CAPITALIZZAZIONE DOPO L’UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 25 OTTOBRE 2011

All’udienza del 25 ottobre 2011, le Sezioni Unite della S. Corte di Cassazione avrebbero dovuto decidere con sentenza la questione relativa alla capitalizzazione, sotto il duplice aspetto dei coefficienti applicabili e della decadenza triennale del termine concesso ai pensionati per ricorrere in giudizio per l’accertamento di eventuali errori di calcolo e/o di diritto commessi dell’Inps nello stabilire l’ammontare della pensione.

Con tale decisione le Sezioni Unite avrebbero risolto, sia pur contrariamente agli interessi dei pensionati, l’annosa questione della capitalizzazione.

Tuttavia, nelle more della decisione, è intervenuto il legislatore con la manovra finanziaria di giugno 2011, fugando ogni dubbio circa l’interpretazione dei termini di decadenza contenuti nelle precedenti norme, stabilendo nell’art. 38 D. L. n. 98 del 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che la decadenza è triennale ed inizia a decorrere dal momento del riconoscimento parziale della pensione.
Leggi i dettagli…

ROMA, 4 NOVEMBRE 2011

Aggiornamento Irpef.

Lo Studio Carlino informa che l’approfondimento della questione Irpef – indennità di volo personale di volo, sulla base dei dubbi, delle osservazioni e delle indicazioni fornite dai diretti interessati, ha dato buoni frutti, confermando quanto già sostenuto in precedenza in ordine all’eccessiva tassazione della pensione del personale navigante.

Aggiornamento capitalizzazione.

Il 25 ottobre u.s. si è tenuta l’udienza per la determinazione dei coefficienti di capitalizzazione innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

La sentenza si avrà entro un paio di mesi, ma la decisione negativa per il personale di volo appare scontata.

In tal caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) rimane l’unico Giudice che può valutare il comportamento dello Stato Italiano in ordine al rispetto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine di condannare lo Stato stesso a risarcire i danni provocati dalla mancata corresponsione delle differenze di capitalizzazione, danno quantificabile nella misura delle stesse differenze.

Lo scrivente studio legale sta patrocinando diversi ricorsi innanzi alla C.E.D.U., volti ad ottenere le sopra indicate differenze di capitalizzazione, la decisione dei relativi giudizi si avrà presumibilmente entro il prossimo anno.

Si ricorda a tal fine che è possibile ricorrere alla C.E.D.U. entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza negativa di appello, ovvero, per chi è in Cassazione, dopo 6 mesi dal deposito della analoga sentenza della stessa Corte di Cassazione.

Informativa del 6 Settembre 2011

RICORSO PER LA RIDUZIONE DELL’IRPEF SULLE PENSIONI DEGLI EX NAVIGANTI: LA TRATTENUTA E’ ERRATA IN ECCESSO.

In base ad una recentissima giurisprudenza delle Commissioni Tributarie, lo Studio Carlino sta avviando un contenzioso volto a ridurre l’incidenza della imposizione fiscale sulle pensioni degli ex – naviganti, che, in caso di esito favorevole, porterebbe ad un incremento di circa il 20/30% della pensione netta, attuale e futura, messa in pagamento e alla restituzione delle maggiori somme indebitamente corrisposte negli ultimi quattro anni.

A tal fine, è necessario proporre un apposito giudizio contro l’Agenzia delle Entrate innanzi la Commissione Tributaria del luogo di residenza, per cui, chi fosse interessato vorrà contattarci urgentemente, anche perché potranno essere recuperati solo gli arretrati relativi ai quattro anni precedenti la proposizione della causa.

CAPITALIZZAZIONE:

il 25.10 p.v. si svolgerà udienza in Cassazione relativamente ad un ex navigante Alitalia;
con la finanziaria di luglio, i termini decadenziali sono estesi anche al caso di contestazione della somma riconosciuta e pagata, mentre, sinora, secondo la giurisprudenza, valevano solo per i ricorsi contro il mancato riconoscimento del trattamento pensionistico, e il termine prescrizionale è stato ridotto a cinque anni anche per i ratei pensionistici non liquidati.
La norma, applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado, evidentemente diretta, ancora una volta, a mortificare le legittime richieste dei pensionati, appare per vari versi costituzionalmente illegittima, ma, al momento, la questione non è ancora stata sollevata.

Informativa del 11 Aprile 2011

IMPORTANTE VITTORIA RIMBORSO IRAP
Con sentenza numero 104 depositata il 2 febbraio 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha riconosciuto fondate le eccezioni di un medico per quanto attiene l’IRAP sull’ attività professionale svolta in assenza di autonoma organizzazione. Lo studio Carlino ha dimostrato come l’attività professionale di un medico sia fondata prevalentemente sullo stretto rapporto di fiducia medico-paziente, sulla professionalità, sulle capacità e sulla presenza del medico stesso. Da qui, la modesta presenza di beni strumentali, propedeutica allo svolgimento dell’attività professionale, non può configurare l’ “autonoma organizzazione” richiesta come elemento da cui discende l’assoggettamento passivo ai fini Irap.
Si chiedeva, pertanto, il rimborso di tutte le somme versate a tale titolo fino a 48 mesi prima.
L’agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio, riconosceva fondate le doglianze eccepite e, considerando “pienamente dimostrata” la carenza dell’autonoma organizzazione, dichiarava la volontà di volersi attivare ai fini dell’erogazione del rimborso.
Pertanto, chiunque fosse interessato può contattare il nostro studio per approfondire la propria situazione.

PART-TIME: Abbiamo avuto un’importante vittoria in Europa ! !Lo studio Carlino comunica a tutti i lavoratori che hanno svolto il proprio lavoro in  part-time verticale ciclico (ad. es. un mese si ed un mese no) e che hanno dovuto pagare all’Istituto previdenziale la differenza economica per il recupero dell’anzianità necessaria al raggiungimento della pensione,  che a seguito della sentenza della Corte Europea,  sarà possibile ottenere  il rimborso di quanto pagato a tale titolo, in quanto assolutamente non dovuto. 

Inoltre, sempre alla luce di detta sentenza sarebbe il caso di riesaminare la correttezza dei pagamenti richiesti dall’Ente Previdenziale e dei conteggi effettuati dall’Istituto anche per chi ha svolto il part time orizzontale (ad es. 4 ore al giorno).

Lo studio Carlino sarà lieto di esaminare le richieste che perverranno.

Leggi gli ulteriori dettagli sulla sentenza…


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