+++ MICHELE AINIS, Costituzione fa rima con natura. Il premier recentemente ha chiesto di inserire la tutela dell’ambiente nella Carta. Ma c’è già. Come le leggi: troppe, quindi inutili – REPUBBLICA DEL 8 NOVEMBRE 2019 –pag. 41

 

 

 

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Michele Ainis (1955 – vivente), giurista e costituzionalista italiano.

 

 

 

 

REPUBBLICA DEL  8 NOVEMBRE 2019 –pag. 41

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Costituzione fa rima con natura

Il premier recentemente ha chiesto di inserire la tutela dell’ambiente nella Carta. Ma c’è già. Come le leggi: troppe, quindi inutili

di Michele Ainis

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TULLIO PERICOLI

Qualche settimana fa il presidente Conte, parlando con i giornalisti da New York, ha proposto d’inserire nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente. C’è allora una notizia che arriva dalla lontana Roma: nella Costituzione italiana quella parolina esiste già, ormai da molti anni. Vi ha fatto ingresso nel 2001, con la riforma del Titolo V. Difatti il nuovo articolo 117 attribuisce allo Stato la «tutela dell’ambiente», nonché dell’«ecosistema»; e per sovrapprezzo cita i «beni ambientali», di cui dovrebbero occuparsi pure le Regioni.

Quest’episodio non è solo l’ennesima conferma d’un antico vizio dei politici italiani, abituati a scaricare sulla Costituzione le colpe della propria negligenza. Ci offre l’occasione di rievocare i mutevoli rapporti fra il diritto, l’uomo, la natura. Le leggi dipendono dal clima, diceva Montesquieu. Nel senso che riflettono la cultura di ogni popolo, nella quale a sua volta si riflette la geografia del territorio. Ma è anche vero che il clima dipende dalle leggi. Dalle cattive leggi derivano l’inquinamento atmosferico, il consumo scellerato delle risorse naturali, la sostituzione dei boschi con una lastra di cemento. Però è falso, viceversa, che la nostra vecchia  Carta del 1947 non avesse anticorpi contro la dissipazione dell’ambiente. Li aveva, ma ce ne siamo accorti tardi. E anche questa è una storia che merita di venire raccontata.

Quando i costituenti scrissero l’articolo 9 — una norma che non ha eguali al mondo — avevano sott’occhio le leggi del 1939, firmate da Bottai. In quelle leggi si parlava di «cose d’arte» e di «bellezze naturali», in omaggio a una concezione estetizzante influenzata dalla filosofia idealistica tedesca. Sicché l’articolo 9 menziona il «paesaggio », e questo termine venne subito interpretato dai giuristi come un riferimento ai quadri naturali, a uno scorcio delle Alpi o a una veduta della costiera amalfitana, senza ricomprendervi la flora, la fauna, né tantomeno il clima. Nel dopoguerra il concetto di ambiente, d’altronde, non era ancora stato battezzato, così come non era ancora nata la tv (e infatti la Costituzione cita la libertà di stampa, non la televisione né la Rete).

Sul volgere degli anni Sessanta, tuttavia, comincia a diffondersi l’allarme per la salute del Pianeta. Debutta il movimento ambientalista, nel 1972 in Australia esordisce il primo partito verde della storia, l’ambiente occupa di colpo il centro della scena. E allora come la mettiamo con la nostra Carta costituzionale, che ne ignora l’esistenza? Risposta: leggendola bene, leggendola daccapo. Di questa rilettura siamo debitori verso Alberto Predieri, costituzionalista fiorentino. Paesaggio — lui disse — significa «forma del Paese ». E quella forma è perennemente incisa dall’azione umana, è modellata dalla storia, è l’ambiente. Il paesaggio vive in una condizione di «temporalità », scrisse a sua volta Italo Calvino.

Con questo traino volta pagina pure la Consulta. Lentamente, dato che giurisprudenza fa rima con prudenza. Ma se ancora nel 1982 la tutela del paesaggio veniva intesa come «protezione di un valore estetico-culturale relativo alle bellezze paesistiche», quattro anni dopo la Corte costituzionale ne allarga l’estensione, ricomprendendovi «ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio». Una svolta non solo teorica. In quel lasso di tempo era entrata in vigore, difatti, la legge Galasso, che introdusse un disegno organico di pianificazione, vincolando intere categorie di beni ambientali.

È un cambio di passo nella legislazione sull’ambiente. Che da allora in poi diventa sempre più nutrita, si gonfia come un panettone. Dimenticando una lezione che risale a Tacito: troppe leggi equivalgono di fatto a nessuna legge, sicché in ultimo ciascuno fa come gli pare. In ogni caso, il punto d’approdo di questo movimento normativo risiede nel Codice Urbani del 2004, poi ripetutamente emendato, giusto per non perdere le buone abitudini. Quel testo s’intitola «Codice dei beni culturali e del paesaggio». E al suo interno, fa capolino una nuova creatura: il «patrimonio culturale», formato sia dai beni culturali che da quelli paesaggistici.

L’ambiente, perciò, diventa uno specchio di valori culturali, e infatti entrano a comporlo pure i centri storici. Dunque una concezione antropomorfica, segnata dal primato della cultura sulla natura, permeata da un malinteso sentimento d’onnipotenza dell’umano. Sicché (nella legislazione italiana, e di riflesso nella società italiana) s’afferma un concetto proprietario dell’ambiente, testimoniato dalla parola “patrimonio” (culturale).

Ma la natura non è affatto un’estensione del nostro vissuto. Non è come una borsa o un’automobile, altrimenti dovremmo considerare cose pure gli animali. No, la natura è piuttosto un limite all’agire umano, come insegnavano i greci. Venticinque secoli più tardi, la potenza della tecnica ha oscurato quell’antica lezione. Ma va recuperata, nelle leggi così come nei comportamenti. Se non sappiamo più percepire i nostri limiti, se non torniamo a un atteggiamento d’umiltà verso il creato, continueremo a minacciare l’esistenza di tutte le creature. Con un ultimo paradosso normativo: che i beni ambientali verranno infine uccisi dai beni culturali.

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