Walter Peruzzi e Gianluca Paciucci sono indagati per il reato di diffamazione (art.595 c.3 c.p.) perché sulla copertina del libro “Svastica Verde: il lato oscuro del va’ pensiero leghista”, e a fianco di una sintesi dei contenuti (eversione, xenofobia, razzismo ma anche affarismo e ingordigia di potere. Antologia tratta dall’unico partito del nostro paese in costante ascesa) figura l’immagine di Roberto Calderoli. La diffamazione si concretizzerebbe, secondo l’accusa, nell’associazione tra titolo e occhiello della copertina e la fotografia del senatore leghista.
Ma a parte l’assurdità di imputare agli autori una scelta, come quella della copertina, notoriamente attribuibile alla casa editrice, che viceversa non è neppure citata, risulta difficile considerare reato la semplice sintesi del credo leghista, tra cui le campagne3 contro l’affermazione, la celebrazione della supremazia del popolo padano e il conseguente atteggiamento discriminatorio nei confronti di chi è “diverso”. I contenuti riassunti nel titolo e nell’occhiello non sono riferite con tutta evidenza alla persona del senatore Calderoli, ma al partito politico Lega Nord. Tali giudizi rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica, che consiste nella libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, anche lesivi della reputazione (Cass. Civile sez III n. 6973 del 22 marzo 2007).
Più precisamente, poi, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza ha affermato (Cass. Pen. sez. V, 28 ottobre 2010 n. 44938) che “la critica politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può per sua definizione pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale”.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite, ribadendo la legittimità dell’utilizzo di un “linguaggio colorito e pungente, purché non lesivo dell’integrità morale del soggetto”(Cass. S.U. sent. 690/2010). E appare evidente come questi parametri siano stati rispettati dagli autori.
E’ sconcertante in conclusione che mentre Calderoli e altri dirigenti della Lega Nord non vengono processati e sanzionati per la costante attività di incitamento all’odio razziale, vengano processati per diffamazione chi documenta tale incitamento con puntuali citazioni – come fa Svastica verde – lo denuncia e lo critica.
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Subject: Fw: proposta
Date: Sat, 13 Jul 2013 00:29:17 +0200