7 AGOSTO 2013 ORE 15:55 ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE (DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) + il prof Lucarelli spiega perché la deroga all’articolo suddetto è anticostituzionale

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Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.187 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

 

La deroga all’138  COST: UN ATTACO ALLA COSTITUZIONE. Il Prof. Alberto Lucarelli spiega i motivi giuridici

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costituzione_italianaa. Il disegno di legge costituzionale in oggetto non può essere  considerato norma di deroga in quanto l’approvazione delle leggi  costituzionali grazie al procedimento derogatorio previsto dalla legge  costituzionale produrrebbe effetti permanenti e generali sul nostro  sistema costituzionale( forma di stato, forma di governo, rapporti
stato regione ecc.). Quindi anche se si ammettesse che il nostro  ordinamneto comtempli leggi costituzionali in deroga o di rottura, la  legge costituzionale in oggetto non potrebbe essere qualificata tale  in quanto non prevede deroghe o rotture temporanee, provvisorie o  puntuali.

b. Le norme sulla revisione possono essere modificate ma ad una  condizione: che la modifica non pregiudichi la rigidità rendendo più  facile l’iter di eventuali modifiche costituzionali;

c. Le revisioni totali, alle quali vanno equiparate le modifiche  costituzionali dal contenuto disomogeneo, sono ammissibili solo se  previste dalla Costituzione. Qualora il procedimento di revisione non  distingua le revisioni totali da quelle puntuali la possibilità delle  prime dovrebbe essere esclusa in via di principio in quanto essa
costituirebbe esercizo surretizio di potere costituente.

d. Il testo delle leggi di revisione deve essere chiaro omogeneo  specifico ai fine del referendum confermativo. Il testo in oggetto non  lo è.

e. Perassi disse in assemblea costiuente illustrando il suo  emendamento poi recepito nel vigente art. 138 cost che le revisioni  costituzionali devono essere poste in essere con grande tutela e  estrema parsimonia.

f. Il disegno di legge nella procedura di revisione assegna un ruolo  privilegiato al governo a danno del parlamento;

g. tutta la procedura in esame è sottoposta ad un cronoprogramma come  se si trattasse di una qualsiasi legge ordinaria di particolare  urgenza e non della revisione costituzionale

Prof. Alberto Lucarelli
Ordinario di Diritto  Costituzionale
Università di Napoli Federico II

 

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